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Le nuove regole per la rateizzazione della cartella di pagamento previste dalla Riforma fiscale
Apr 19 2024
Le nuove regole per la rateizzazione della cartella di pagamento previste dalla Riforma fiscale
Le nuove regole per la rateizzazione della cartella di pagamento previste dalla Riforma fiscaleBuongiorno Avvocato, nelle precedenti interviste abbiamo visto le novità della rateizzazione previste dalla Riforma fiscale. Oggi le rivediamo insieme nel dettaglio, come sarà la nuova rateizzazione?Buongiorno Stefano e bentrovati ai nostri ascoltatori.Secondo la bozza del D.lgs di revisione della Riscossione, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l’agente della riscossione può decidere di concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di importo non superiore a € 120.000, comprese in ciascuna richiesta:fino ad un massimo di 84 rate mensili per le richieste presentate nel 2025 e 2026,fino a un massimo di 96 rate mensili negli anni 2007 e 2008 e a 108 dal 1°.1.2029.Se il contribuente documenta la situazione di obiettiva difficoltà, la dilazione, per ciascuna richiesta, è così articolata:somme superiori a € 120.000: fino al massimo di 120 rate;somme fino a € 120.000: da 85 a 120 rate mensili, se presentate nel 2025 e nel 2026; da 97 a 120 rate mensili, se presentate nel 2027 e nel 2028; da 109 a 120 rate mensili, se presentate dal 1°.1.2029. La valutazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà è effettuata considerando:per le persone fisiche e le ditte individuali in regime semplificato: l’ISEE del nucleo familiare e l’entità del debito da rateizzare e eventualmente di quello residuo che è già oggetto di rateazione;per i soggetti diversi: l’indice di liquidità e il rapporto da rateizzare e quello residuo e il valore della produzione.Con d.m. vengono stabilite le modalità di applicazione e di documentazione dei parametri e sono individuati particolari eventi e specifiche regole operative per i soggetti diversi cui non sono applicabili gli specifici parametri.La procedura non richiede l’obbligo di prestare garanzie per il pagamento del debito. Il debitore, purché si trovi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può chiedere all’agente della riscossione di eseguire il pagamento delle somme iscritte a ruolo fino al massimo previsto delle rate mensili che scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione.Nel caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà, la dilazione può essere prorogata una sola volta per il numero massimo di rate previsto a condizione che non sia intervenuta la decadenza.Il contribuente può chiedere che il pagamento del piano di rateazione possa essere predisposto mediante quote costanti o quote variabili di importo crescenteCosa comporta la presentazione dell’istanza di rateizzazione?L’istanza di rateazione deve avere per oggetto tutti i debiti il cui termine di pagamento è già scaduto, al netto degli importi che sono già stati versati.A seguito della presentazione, la richiesta di rateazione e fino alla data dell’eventuale rigetto o dell’eventuale decadenza:comporta la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza;non determina la revoca delle misure cautelari precedentemente adottate, cioè i fermi amministrativi e le ipoteche;inibisce l’adozione di nuove azioni cautelari;preclude l’avvio di nuove azioni esecutive;sospende la prosecuzione delle procedure esecutive che sono già state avviate  a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia già stato emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.La presentazione della domanda non fa venir meno la condizione di “soggetto inadempiente” di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e del D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, per cui il pagamento delle somme dovute dai c.d. “soggetti pubblici” viene sospeso e le somme interessate sono oggetto di pignoramento; tuttavia, decorsi 30 giorni dalla data di segnalazione dello stato di morosità senza che sia avvenuto il pignoramento, la sospensione del pagamento delle somme dovute dal soggetto pubblico al contribuente decade. La normativa non indica alcun termine di decadenza per riporre l’istanza. Tuttavia, l’interessato ha l’onere di attivarsi tempestivamente al fine di sottrarsi al rischio della procedura di recupero coattivo.Cosa avviene in caso di rigetto dell’istanza?L’eventuale rigetto dell’istanza di rateazione va congruamente motivato esponendo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione. Lo stesso dicasi per l’accoglimento parziale (ad esempio, la concessione di un numero di rate inferiore a quello richiesto).Il provvedimento di rigetto va preceduto da una comunicazione contenente i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Tale atto interrompe i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dal giorno in cui l’interessato presenta proprie osservazioni, entro il termine massimo di 10 giorni.Il mancato accoglimento può essere impugnato avanti la Corte di giustizia tributaria di primo grado poiché la fattispecie è un atto autonomamente impugnabile poiché costituisce un rifiuto al riconoscimento di un’agevolazione di cui all’art. 19, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.E invece in caso di accoglimento?Il provvedimento di rateazione, al quale va allegato il piano di ammortamento, deve indicare la data di scadenza della prima rata, compreso l’importo delle somme aggiuntive, in modo che il debitore disponga di almeno otto giorni lavorativi per effettuare il pagamento.Se anteriormente è stata iscritta l’ipoteca legale, questa viene cancellata.Gli effetti del pagamento della prima rata:estinzione delle eventuali procedure esecutive già avviate in epoca precedente a condizione che non sia ancora tenuto l’incontro con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;venir meno la qualità di “soggetto inadempiente” ai sensi del D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, e dell’art. 48-bis del citato D.P.R.Il mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive, comporta l’automatica decadenza dal beneficio della dilazione per cui la somma residua è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione e non è più possibile procedere ad una nuova richiesta di pagamento in forma rateale del debito residuo.Il debitore che già beneficia di un provvedimento di rateazione può chiedere di eseguire il pagamento in forma rateale di una nuova cartella.La concessione della nuova rateazione è ammessa per carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la riscossione. Del tutto nuovo è il contenuto dell’art. 14 del disegno di d. lgs.Nel caso in cui intervenga un provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale, emesso in relazione a somme che sono oggetto di dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le rate successive.Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, compresi gli interessi, fissati per legge, per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del debito originario, ovvero fino al numero massimo previsto per le condizioni del piano.Sono queste quindi le tematiche approfondite nella prossima puntata del Tax Show Live?Assolutamente si. Vi aspettiamo alla prossima puntata dell’8 maggio 2024.Troverete materiale per approfondire tutto quello che un Imprenditore deve sapere su:Crisi Fiscale d'ImpresaEconomia e AttualitàRipresa della RiscossioneRilancio della propria aziendaGestione del Debito Fiscale e con i FornitoriLa diretta potrà essere seguita sulle piattaforme streaming di Youtube, Facebook e Linkedin.O in alternativa sempre in diretta su BFC Forbes.
CFI - Crisi Frascle d'Impresa - Controlli formali e Cartelle esattoriali
Apr 5 2024
CFI - Crisi Frascle d'Impresa - Controlli formali e Cartelle esattoriali
Controlli formali e Cartelle esattorialiBuongiorno Avvocato, oggi vogliamo parlare ai nostri ascoltatori dei controlli dell’agenzia delle entrate sulle dichiarazioni e delle successive cartelle di pagamento, ci può spiegare quali sono i controlli che possono essere fatti?Buongiorno Stefano e bentrovati ai nostri ascoltatori.Grazie per la domanda, e con il rischio di sembrare troppo pragmatico vado subito al nocciolo della questione. Il controllo sulle dichiarazioni può essere di due tipi:o tramite la liquidazione automatica, ex 36 bis del dpr 600/73oppure tramite il controllo formale, 36 ter del dpr 600/73.Nel primo caso il controllo è effettuato dall’Ufficio avvalendosi  di   procedure automatizzate, entro   l'inizio   del   periodo di presentazione delle dichiarazioni  relative all'anno  successivo.In questo tipo di controlli, essenzialmente automatizzati, non è previsto un contraddittorio con il contribuente, come da novella dell’art 6bis dello Statuto del Contribuente,  e, infatti, emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Nei controlli formali, invece, l’attività dell’Ufficio è finalizzata a rettificare le dichiarazioni presentate dai contribuenti senza svolgere attività ispettive particolari, attraverso il semplice riscontro del contenuto delle stesse. Lo scopo dei controlli formali è quello di correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella redazione delle dichiarazioni.Quindi, riassumendo nel nostro ordinamento i controlli sulle dichiarazioni sono previsti, ai fini delle imposte dirette, dagli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973, mentre per l'Iva sono stabiliti dall'articolo 54-bis del Dpr 633/1972.Quindi, Avvocato, concretamente in cosa sussistono questi due tipi di controllo? Gli articoli 36-bis e 54-bis, stabiliscono le procedure per i controlli automatizzati delle dichiarazioni: se da tali controlli emerge un risultato diverso da quello indicato dal contribuente, l'ufficio provvede a inviare una comunicazione in cui vengono evidenziate le rettifiche effettuate, le imposte, le sanzioni e gli interessi da versare. Alla comunicazione viene allegato anche il modello F24 precompilato per il versamento.Il contribuente ha, poi, trenta giorni di tempo o per fornire indicazioni o per pagare in modalità ridotta, con le sanzioni al 10% piuttosto che al 30%.L'articolo 36-ter, invece, stabilisce la procedura per il controllo formale delle dichiarazioni: se dal controllo emergono delle differenze, l'ufficio comunica al contribuente le rettifiche apportate e le imposte, le sanzioni e gli interessi da versare, attraverso la notifica a mezzo posta di avvisi bonari con l'indicazione dei motivi che hanno generato la rettifica.Anche in questo caso ai contribuenti destinatari di questi atti è offerta la possibilità di definizione in via breve, versando quanto richiesto entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario.Quindi, avvocato, per i controlli formali c’è la possibilità di un contraddittorio che in realtà per i controlli automatici non è prevista?Stefano, più che possibilità, nel caso dei controlli formali ex art. 36 ter si parla di obbligo di contraddittorio preventivo. Questo anche alla luce del nuovo art. 6 bis dello Statuto del contribuente che già in vigore dal 18 gennaio 2024 prevede un obbligo generalizzato di contraddittorio con i contribuenti, salvo quanto indicato al comma 2, cioè per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni che dovranno essere precisati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.Va detto che il decreto del Mef dovrà essere emanato al 18 di aprile, ma è chiaro che da tale elenco ci saranno i controlli formali ex 36 ter, poichè in tali casi il contraddittorio preventivo si realizza proprio tramite la comunicazione al contribuente dell’esito del controllo. Traducendo nel concreto quanto illustrato, in caso di controlli formali, senza la notifica al contribuente dell’esito del controllo la successiva cartella è illegittima, ho capito bene?Assolutamente corretto Stefano, dato che deve essere sempre consentito al contribuente di replicare all’Amministrazione qualora venga emesso un atto nel quale sia stata svolta una qualsiasi attività di controllo, è da considerarsi illegittima la cartella di pagamento emessa a seguito del controllo formale non preceduta dall’esito del controllo stesso.La comunicazione dell’esito motivato del controllo, ex articolo 36-ter, comma 4, del Dpr 600/73, realizza il contraddittorio preventivo tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente prima dell’iscrizione al ruolo, e si differenzia dal controllo automatizzato in quanto quest’ultimo è un riscontro cartolare ed è finalizzato a evitare che il contribuente reiteri gli errori consentendogli di regolarizzare la propria posizione fiscale. Questi principi sono stati recentemente ribadita dalla Cassazione con l’ordinanza 7573/2024 del 21 marzo 2024.Nell’ordinanza i giudici hanno ribadito che è necessaria, a pena di nullità dell’iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento, la comunicazione dell’esito del controllo che è, quindi, necessaria ed obbligatoria. In definitiva per i giudici non è rilevante il mancato invito a fornire chiarimenti che non determinerebbe la nullità della cartella di pagamento (in quanto questa fase è solo eventuale e non propedeutica all’inoltro della comunicazione dell’esito), ma è fondamentale che il contribuente sia informato in modo chiaro ed effettivo dell’esito del controllo.Pertanto viene rimarcata la diversità tra i controlli formali - che seppur in maniera semplificata necessitano a pena di nullità della comunicazione dell’esito del controllo - rispetto alla liquidazione delle dichiarazione, ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973. Quest’ultimo, infatti, si sostanzia in una verifica meramente cartolare per cui la mancata comunicazione preventiva dei risultati della liquidazione non determina nessuna nullità dell’atto consequenziale.In conclusione, il dovere di informare il contribuente dovrebbe prescindere dalle forme procedurali con cui si procede al controllo delle dichiarazioni rimanendo comunque fermo il principio secondo cui «i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede» (articolo 10 dello Statuto) e «l’Amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati» (articolo 6 dello Statuto).Grazie avvocato, Troverete materiale per approfondire tutto quello che un Imprenditore deve sapere sul Canale Youtube CFI Crisi Fiscale d'Impresa (dove poter riascoltare tutte le interviste)https://www.youtube.com/channel/UCIeBmobqoTl39YdZunHhqLQCrisi Fiscale d'ImpresaEconomia e AttualitàRipresa della RiscossioneRilancio della propria aziendaGestione del Debito Fiscale e con i Fornitori